Avviso n. 116 del 21/01/2012
Oggetto: Disposizioni sulle ore di assenza
L 'art. 14 del DPR 122/2009 stabilisce quanto segue: “Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a suddetto limite.”
In sostanza chi si assenta per oltre il 25% del totale delle ore di lezione effettivamente svolte, non può essere ammesso alla classe successiva o agli esami.
L’ obiettivo della norma è quello di rafforzare l'obbligo di frequenza. Le istituzioni scolastiche possono tuttavia stabilire deroghe motivate, per consentire la valutazione finale anche degli studenti che, eventualmente, per oggettivi e documentati motivi, abbiano superato tale limite. In base a queste considerazioni il Dirigente Scolastico comunica che:
Il numero delle ore di assenza risulterà dai tabulati informatici della segreteria, previa verifica dei registri di classe e dei docenti;
la percentuale delle assenze si calcola sul monte ore complessivo delle lezioni effettivamente svolte nella classe;
fanno parte del monte ore di assenza anche quelle derivanti da entrate posticipate e uscite anticipate (comprese quelle per impegni sportivi). Il MIUR con Circolare n. 20 del 4 marzo 2011, ha fornito delle precisazioni riguardo alle assenze che inficiano la validità dell'anno scolastico, come previsto dal Regolamento che indica "i tre quarti di presenza ... per la validità dell'anno". In particolare il calcolo delle assenze deve essere effettuato sulla base del monte ore annuale, come sotto riportato in tabella, risultando "improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali". TABELLA RIEPILOGATIVA ASSENZE
| CORSO |
MONTE ORE SETTIMANALE |
MONTE ORE ANNUALE |
LIMITE MAX ASSENZE (ore) |
MINIMO PRESENZE (ore) |
| Tutti gli indirizzi |
32 |
825 |
275 |
550 |
Pertanto si comunica ad alunni e genitori le deroghe deliberate dal collegio docenti del 05 dicembre 2011, le deroghe saranno prese in considerazione solo nel caso in cui le assenze sono debitamente documentate e la documentazione verrà presentata lo stesso giorno di rientro o al massimo il giorno dopo, le deroghe sono:
1) gravi motivi di salute adeguatamente documentati:
a)Stati patologici gravi pregressi e, quindi, documentabili dell’alunno o di un parente entro il II grado.
b) ricoveri ospedalieri documentati
c) stati influenzali certificati con l’indicazione dei giorni continuativi dell’affezione.
2) terapie e/o cure programmate:
a) terapie per stati temporaneamente e fortemente invalidanti ( es. frattura che porta ad una riabilitazione per ripristinare una corretta deambulazione).
b) Terapie programmate presso aziende ospedaliere nella regione o fuori regione
c) Cicli di cure mediche documentate ( allergie… et similia )
3) Donazione di sangue
4) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.:
a) preventiva presentazione del calendario agonistico da parte della società sportiva ed esibizione della tessera di affiliazione alla federazione, da parte dell’alunno.
b) Partecipazione a concorsi ed esami documentabili.
5) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
Si invitano i Docenti e i coordinatori di segnalare periodicamente situazioni di particolare rilevanza di assenze degli alunni alle famiglia con lettera.
Gli alunni avranno l’obbligo di dare comunicazione di tale disposto alle famiglie.
Pubblicazione sul sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vanda Alcaro